ACCESSO CIVICO

Accesso civico

Gli artt. 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 , introducono il c.d. “Freedom of Information Act” (FOIA o “modello FOIA”) con il quale si riconosce la libertà di informazione attraverso il diritto di accesso (anche per via telematica) di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ovvero un diritto di accesso “universale” a tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiedere la conoscibilità della notizia.

Tenuto conto che le predette disposizioni sono applicabili a Padova Hall S.p.a., nella presente sezione sono pubblicate le informazioni utili per l’esercizio dell’accesso civico e documentale:

ACCESSO DOCUMENTALE

È il diritto riconosciuto dalla L. 241/1990 e dal D.P.R. 184/2006, a tutti i soggetti, anche portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

La richiesta di accesso è ammessa per atti espressamente indicati e non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti; la Società non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare la richiesta di accesso.

L’istanza può essere presentata in via informale mediante richiesta presentata, anche verbalmente, alla Segreteria della Società (accesso informale) o per via telematica all’indirizzo di posta certificata padovahall@legalmail.it (accesso formale), ovvero per via postale a mezzo raccomandata all’indirizzo via N. Tommaseo 59, Padova.

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).

L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

La richiesta di accesso civico obbligatorio non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), Avv. Martina Di Cicco.

L’istanza può essere trasmessa anche per via telematica, trasmettendola al seguente indirizzo di posta elettronica: rpct@padovahall.com

In caso di ritardo o di mancata risposta, il richiedente può chiedere al Direttore Finanziario, Dott. Alberto Capuzzo, titolare del potere sostitutivo, all’indirizzo alberto.capuzzo@padovahall.com

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013.

L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.

La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

L’istanza può essere presentata, alternativamente:

  • all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
  • alla società, per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: padovahall@legalmail.it